Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce e tutela la pari dignità e l'eguaglianza di fronte alla legge delle associazioni costituite per la rappresentanza e la tutela delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché delle persone con disabilità o con handicap.
      2. La tutela esercitata dalle associazioni di cui al comma 1 riguarda, in particolare, l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.